Credito d’imposta per la mediazione: quali spese possono generarlo e come richiederlo
Indennità dell’Organismo, compenso dell’avvocato e contributo unificato: una guida operativa al credito d’imposta collegato alla mediazione civile e commerciale.
Perché il credito d’imposta sulla mediazione merita una verifica specifica
La riforma della mediazione ha previsto incentivi fiscali che possono riguardare diverse spese sostenute dalle parti. Il problema pratico è che non tutte le componenti spettano in ogni mediazione e i limiti cambiano in base all’esito e alla natura della procedura.
Per questo la domanda non dovrebbe essere preparata partendo soltanto dalle fatture: occorre prima classificare la mediazione e ricostruire ciò che è stato effettivamente pagato.
Credito sulle indennità dell’Organismo
In caso di accordo, l’articolo 20 del d.lgs. 28/2010 riconosce un credito commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo fino a 600 euro per procedura. In caso di insuccesso della mediazione, il credito è ridotto della metà.
Fattura, prova di pagamento e verbale conclusivo devono essere coerenti tra loro. Non basta indicare l’importo teorico dell’indennità.
Credito sul compenso dell’avvocato
Nei casi previsti dalla legge, in particolare quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, può essere riconosciuto un ulteriore credito commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza, nei limiti dei parametri e fino a 600 euro.
Anche questa componente non va applicata automaticamente a ogni mediazione: il tipo di procedimento e l’esito devono essere verificati prima della domanda.
Contributo unificato e giudizio estinto
Quando l’accordo di conciliazione determina l’estinzione di un giudizio, può essere riconosciuto un ulteriore credito commisurato al contributo unificato versato, fino al limite previsto di 518 euro.
Qui è essenziale collegare correttamente procedimento giudiziario, mediazione, accordo ed estinzione, oltre a documentare il pagamento del contributo.
Limiti annuali per persone fisiche e giuridiche
La disciplina prevede tetti annuali differenti: per le componenti indicate dall’articolo 20, il limite complessivo è di 2.400 euro per le persone fisiche e 24.000 euro per le persone giuridiche, nel rispetto anche dei limiti per singola procedura.
Questo è uno dei motivi per cui il form EREDORA distingue fin dall’anagrafica se il richiedente è un privato oppure una società o un ente.
Quali documenti conviene preparare
Verbale conclusivo o accordo, fatture dell’Organismo, prove di pagamento, fattura e pagamento dell’avvocato quando rilevanti e documentazione del giudizio quando si richiede la componente collegata al contributo unificato costituiscono il nucleo principale del fascicolo.
Dati incompleti o importi non riconciliati con le prove di pagamento sono tra le cause più semplici da prevenire prima dell’invio.
Perché è un servizio utile anche per gli studi legali
Per un avvocato, la gestione del credito d’imposta è un’attività amministrativa collegata alla mediazione che può assorbire tempo senza essere il cuore dell’incarico professionale. EREDORA può gestire il fascicolo e la domanda come servizio specialistico per il cliente dello studio.
Il modello Partner serve proprio a questo: ampliare ciò che lo studio può offrire senza sostituirsi al professionista nel rapporto con il cliente.
Domande frequenti
Il credito è garantito perché ho pagato una mediazione? No. Il riconoscimento dipende dai presupposti normativi, dall’esito, dalla documentazione e dalla decisione dell’Amministrazione competente.
Una società può presentare la domanda? Sì, quando ricorrono i presupposti; per questo fatturazione e anagrafica devono essere correttamente intestate alla persona giuridica.
Fonti ufficiali
Hai una mediazione conclusa e vuoi verificare il credito?
EREDORA controlla la documentazione e prepara il percorso della richiesta per privati, società e Partner professionali.
Apri Credito d’imposta mediazioneContenuto informativo: la situazione concreta deve essere verificata sulla base dei documenti e della normativa applicabile al caso.
